Il sito dei prodotti Contoenergia Gruppo Guascor.
Sito ufficiale Associazione Nazionale dell'Industria Fotovoltaica.
La comunità intellettuale dei Verdi..
Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili.
Rivista di scienza e tecnologia..
Notiziario ambientale/energetico on-line dal 1999.
Portale dedicato all'ambiente e le energie rinnovabili.
Iniziativa editoriale specializzata del settore energetico.
Portale dedicato alle notizie sull'energia solare.
Master in ingegneria del fotovoltaico
GenitronSviluppo.com si compone di news dall'Italia e dall'estero, di interessanti e facili guide e di articoli di approfondimento per realmente sostenere l'ambiente in cui viviamo.
Il sito di Rienergia
Il sito del Gruppo Hera.
Il sito di presentazione dell'opera di Roberto Borsa, con la prefazione di Pecoraro Scanio
Una risorsa preziosa per sapere tutto su come risparmiare energia e utilizzare le risorse in maniera intelligente
Nasce il primo canale tv on line per l'ambiente e l'energia!
Un riferimento di discussione intelligente sulle fonti rinnovabili
Associazione nazionale imprese elettriche ed elettroniche
Associazione Produttori Energia Fonti Rinnovabili
PVTECH EXPO è il 3� Salone Internazionale dell'Industria Fotovoltaica
Beppe Grillo si interessato attivamente per gli impianti fotovoltaici
Ancora attivi i fondi di agevolazione per l'acquisto di fotovoltaico in toscana per conto energia.
Tutte le news e le informazioni necessarie direttamente dal Gestore Elettrico Nazionale.
Acquirente Unico è la società per azioni, costituita dal GRTN, cui è affidato il compito di assicurare la fornitura di energia elettrica.
Sito ufficiale del ministero dell'ambiente.
Ente per le nuove Tecnologia, l 'Energia e l'Ambiente.
Sviluppo Italia è l'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione d'investimenti.
Sito ufficiale dell'autorità italiana dell'energia.
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Torna all'indice ˆ
I vantaggi possono riassumersi in:
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).
Torna all'indice ˆ
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
Torna all'indice ˆ
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata.
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio 2005) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
No, perché l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all’atto della presentazione della domanda. In caso contrario viene meno il diritto alle tariffe incentivanti (Delibera AEEG n. 40/06).
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30.9.2005:
La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW,
di cui 360 per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 per
impianti di potenza superiore a 50 kW.
Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile, per
ciascuno degli anni dal 2006 al 2012, pari a 60 MW per gli impianti
di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza
superiore a 50 kW. Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate
al GRTN prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del nuovo
DM 6 febbraio 2006.
Sì, purché il fabbricato disponga della fornitura prima che l’impianto fotovoltaico entri in esercizio.
È possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto).
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende la corresponsione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto.
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe
incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata
da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul
posto) l’incentivo è limitato all’energia prodotta
e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti
fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna,
ecc.), la cui produzione, si ricorda, non è incentivata.
Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra
1 e 1.000 kW, l’energia in eccesso rispetto ai consumi viene
ceduta alla rete per:
Sì. L’art. 6 (commi 2 e 3) del DM 28 luglio 2005 prevede che l’energia prodotta, incentivata, possa essere immessa nella rete elettrica in tutto o anche solo in parte.
No. Se l’impianto è inferiore ai 20 kW il beneficiario può scegliere di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) oppure di cedere alla rete (distributore locale) o rivendere in borsa l’energia che produce in eccesso rispetto ai propri consumi. Se l’impianto è superiore a 20 kW l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.
Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la
durata del periodo di incentivazione, è differenziato in base
alla taglia di potenza nominale degli impianti.
Taglia di potenza dell’impianto Tariffa incentivante riconosciuta
all’energia prodotta
1 kW P 20 kW 0,445 €/kWh (servizio di scambio sul posto)
20 kW < P 50 kW 0,460 €/kWh
50 kW < P 1.000 kW Al massimo 0,490 €/kWh (meccanismo di gara)
La tariffa di 0,460 €/kWh si applica anche agli impianti di potenza
compresa tra 1 e 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art.
6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto).
Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati
sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006.
Per le domande inoltrate per ciascuno degli anni successivi a partire
dal 2007, le tariffe saranno decurtate del 5% ed aggiornate sulla
base del tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del
10% - e restano costanti fino all’anno 2012 incluso - qualora
i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione
ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, secondo quanto
definito dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005, ivi incluse
le categorie di edifici di cui all’art. 3 comma 2 dello stesso
decreto.
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
I valori delle tariffe incentivanti sono pubblicati sul sito www.grtn.it.
L’incentivo viene erogato dal Gestore del Sistema Elettrico
– GRTN S.p.A..
L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al
prodotto tra l’energia generata dall’impianto, misurata
da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante
riconosciuta al soggetto responsabile.
Solo per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono
di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03
(servizio di scambio sul posto) l’energia incentivata è
quella prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
Il pagamento avviene:
Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, invece, non è consentito scegliere tra le due alternative ma è possibile solo la seconda opzione.
Sì. La Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n° 188/05, infatti, prevede che il soggetto responsabile dell’impianto non possa presentare più di una domanda entro la stessa scadenza per il medesimo sito (art. 3.1).
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto. Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal contratto di locazione che per il GRTN non rilevano.
Possono beneficiare dell’incentivazione anche i soggetti pubblici (art. 3 del DM 28 luglio 2005) che:
Non è possibile in quanto, se opta per il servizio di scambio sul posto, deve scegliere a quale utenza elettrica (una soltanto) collegare il suo impianto e solo con quella effettuare lo scambio.
Dipende dai rapporti negoziali nella disponibilità delle parti.
Sì.
L’intervento di potenziamento, che comporti una produzione
aggiuntiva, è possibile su di un impianto in esercizio da almeno
due anni.
La potenza aggiuntiva deve essere di almeno 1 kW e non superiore a
1.000 kW.
La produzione aggiuntiva incentivata è quella che eccede la
media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti di potenza non superiore
a 20 kW che operano in regime di scambio secondo la Delibera AEEG
28/06, non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta,
la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta
a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per
il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale
dopo il potenziamento.
No. Possono accedere all’incentivazione solo gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 1.000 kW (art. 4.1 del DM 28 luglio 2005).
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999 (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005).
Le tariffe incentivanti, ai sensi dell’art. 10 del DM 28 luglio 2005, non sono cumulabili con:
Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto
che realizza l’impianto benefici della riduzione dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 2, comma
5 della legge n. 289/2002.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA
per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di
calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre
1999.
Premesso che un impianto siffatto non può ricevere le tariffe incentivanti di cui al DM 28 luglio 2005 a causa dell’incompatibilità con gli incentivi in conto capitale superiori al 20%, per gli impianti da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW sono possibili tre modalità di cessione dell’energia elettrica prodotta tra loro alternative:
Si veda in proposito la nuova Delibera AEEG 28/06 sul servizio di scambio sul posto (http://www.autorita.energia.it/docs/06/028-06.htm).
Sì.
Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto energia, se l’impianto produce energia riceve per 20 anni la tariffa incentivante per l’energia prodotta, se non produce non la riceve.
Sì.
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto e del tipo di servizio. In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale compresa fra:
Sì, anche se per impianti di potenza fino a 20 kW che scelgono di usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica non è possibile realizzare più di un impianto per ogni fornitura di energia elettrica (contatore).
Per ciascuno dei trimestri solari di competenza vengono stilate due graduatorie (art. 7, commi 4 e 5 del DM 28 luglio 2005), una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l’altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:
Scarica il PDF ufficiale del conto energia
Visita
il sito GRTN - Gestore del sitema elettrico